Il decreto ingiuntivo è un provvedimento giuridico che si effettua a carico di un soggetto debitore in seguito all’emissione di un procedimento per ingiunzione. Solitamente questa azione legale avviene nel momento in cui un soggetto non salda il proprio debito e, quindi, al fine di accelerare il recupero del credito per il creditore si procede con l’ingiunzione. La mancata effettuazione del pagamento o la poca tempestività riguardante l’opposizione ad un processo ingiuntivo può portare anche al pignoramento dei beni, ovvero ad una esecuzione forzata.

Negli ultimi tempi si è dibattuto molto su questo argomento e la recente sentenza della Cassazione n. 32933 del 28 novembre 2023 ha stabilito che:

“In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto può proporre con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata una domanda nuova, diversa da quella già posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, purché rimanga immutato l’elemento identificativo soggettivo delle «personae» e ferma restando la necessità che tale nuova domanda riguardi la medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio con l’atto introduttivo”

In poche parole, il convenuto opposto può rifarsi ad un principio di diritto presente nella Costituzione e presentare una domanda nuova in tempi brevi, a patto che questa sia differente da quella proposta nel ricorso per decreto ingiuntivo e che rientri nel rispetto di determinati limiti.

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